POSTI DISPONIBILI Medicina e Chirurgia- anno accademico 2011-2012
Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia- anno accademico 2011-2012
VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 “Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e, in particolare l’art.1, comma 5;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a) ;
VISTO il decreto 22 ottobre 2004, n.270 ” Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;
VISTO il D.M.16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare l’art.29, comma 6;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e, in particolare l’art.39, comma 5, come sostituito dall’art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione”;
VISTE le disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014;
VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l’anno accademico 2011-2012 riferito alle predette disposizioni;
VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l’anno accademico 2011-2012 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992, sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 18 maggio 2011;
VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n.264;
CONSIDERATO che il fabbisogno professionale di cui al predetto Accordo, risulta superiore a quanto deliberato dal sistema universitario;
VISTO il parere espresso dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
TENUTO conto dell’istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all’art.3, comma 1, lettera a) della legge n.264/1999;
RITENUTO, alla luce delle risultanze della predetta istruttoria, di determinare per l’anno accademico 2011/2012, di concerto con il Ministero della Salute, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, confermando l’offerta formativa deliberata dagli Atenei;
RITENUTO di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;
D E C R E T A:
Art. 1
1. Limitatamente all’anno accademico 2011-2012 i posti determinati a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all’art.26 della legge 30 luglio 2002, n.189 sono n. 9.501, ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli studenti stranieri residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premesse.
Art.2
1. Ciascuna università dispone l’ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
2. Ciascuna università dispone l’ammissione degli studenti non comunitari residenti all’estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.